E’ entrato in vigore il 12 marzo 2010 il decreto legislativo n.35 del 27 gennaio 2010 relativo al trasporto interno di merci pericolose.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2010, recepisce le nuove norme europee in materia, in particolare la direttiva 2008/68/CE.
La norma si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea.
Riguarda le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
La direttiva europea 2008/68 stabilisce che gli Stati Membri della comunità Europea si adeguino alla nuova regolamentazione ADRID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all’interno dell’Unione Europea.
Obiettivo del provvedimento è di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.
Il decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR *, il RID * e l’ADN *, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.
L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.
Deroghe al decreto
Contestualmente al decreto legislativo sul trasporto di merci pericolose è entrato in vigore anche il decreto ministeriale che in deroga autorizza alla circolazione nazionale veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 ma che garantiscono livelli di sicurezza richiesti.
Ciò in quanto l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, prevede che possano essere emanate disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A questo proposito si veda in particolare l’allegato I della direttiva 2008/68/CE, sezione I.2 Disposizioni transitorie aggiuntive, che prevede che «Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti».
L’autorizzazione alla circolazione in deroga è necessaria in quanto ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra gli operatori di settore nazionali e quelli di altri Stati appartenenti all’Unione europea, ove si è analogamente provveduto.
Cosa dice il decreto autorizzativo
Gli autoveicoli-cisterna e le cisterne destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1202 (carburante diesel o gasolio e gasolio da riscaldamento) o 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatta) della classificazione ADR ed i rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatta), 1136 (distillati del catrame infiammabili), 1267 (petrolio greggio), 1999 (catrami liquidi), 3256 (liquido trasportato a caldo infiammabile. NAS), 3257 (liquido trasportato a caldo infiammabile) della classificazione ADR, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione e limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;
b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle relative disposizioni attuative.
I veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricompresi fra quelli indicati sopra, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purchè soddisfino le condizione di cui al comma 1, lettera b).
Le cisterne destinate al trasporto dei gas liquefatti refrigerati, possono continuare ad essere utilizzate per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada a condizione che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.
Per saperne di più: Negli Allegati (PDF)
- lista delle sostanze pericolose contenuta nell’Accordo internazionale (ADR)
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