Brindisi: HAI UN AUTO CHE NON VIAGGIA OLTRE I 150 KM? L’AUTOVELOX INVECE RILEVA UNA VELOCItà DI 175 KM ANCHE SE LA CASA COSTRUTTRICE INDICA UNA VELOCItà MASSIMA DI 163. E’ ACCADUTO AD UN LECCESE CHE E’ STATO MULTATO DA UNA PATTUGLIA DELLA POLSTRADA DI BRINDISI (VEDI RICORSO ALLEGATO).
CORDIALI SALUTI Giovanni D’Agata Componente del dipartimento Nazionale “ TUTELA DEL CONSUMATORE “ di Italia Dei Valori.
1) Inesistenza della presunta infrazione per errore umano o tecnico: l’autovettura FORD “Fiesta” 1.4 alimentata a gasolio non può raggiungere la velocità di 167 km/h.
Per quanto preliminarmente dedotto si ribadisce che a causa di un errore umano o di un malfunzionamento o difetto dell’apparecchio di rilevazione Telelaser LT 2020 è stata rilevata una velocità - 167 km/h che in realtà sarebbe di 175 km/h se non si tenesse in debito conto la riduzione del 5% (sic!) - che non può essere in alcun modo raggiunta dall’autovettura condotta dal ricorrente. Infatti, come indica la casa produttrice la velocità massima arriverebbe a 163 km/h per i nuovi modelli di FORD “Fiesta” 1.4 alimentati a gasolio ed immatricolati nel 2008 e quindi ben tre anni più tardi.
Tenuto conto, quindi, che la stessa è già in strada da quasi tre anni e delle migliorie tecniche apportate alle autovetture di nuova generazione è semplice e ragionevole presumere che la velocità massima effettivamente raggiungibile fosse non più di 155 Km/h, in virtù dell’ovvio logorio delle parti meccaniche.
Appare quindi palese l’errore di rilevazione da parte degli di POLSTRADA o dell’apparecchio stesso che, con pochi margini di incertezza, sarà stato puntato su un’autovettura in fase di sorpasso che si trovava affiancata a quella condotta dal ricorrente, mentre quest’ultima viaggiava a velocità inferiore al limite indicato in quel tratto di strada, circostanze che potranno essere oggetto di prova testimoniale con il testimone signor Alessandro CHIARELLO da Corsano, presente a bordo della FORD, come risulta dallo stesso verbale.
D’altra parte la POLSTRADA, in virtù del tipo di apparecchio utilizzato non può fornire la prova fotografica o documentale che ad una distanza di ben 388,4 metri (quasi mezzo chilometro) e pertanto difficile da focalizzare anche con l’occhio umano più acuto, l’autovettura condotta dal ricorrente non fosse affiancata da altro mezzo che viaggiava a velocità più elevata.
Al contrario è fatto notorio che più volte gli Organi di Polizia Stradale abbiano commesso errori di rilevazione dipendenti dalle più ovvie circostanze (si fanno presente, a tal uopo, i casi di scuola di una FIAT “127” beccata a 220 km/h, o della trattrice agricola a 120 km/h).
Per mero tuziorismo difensivo, pare opportuno specificare che il ricorrente aveva fatto presente in sede di redazione del verbale queste circostanze ed in particolare: “La macchina da me condotta viaggiava ad una velocità di 90 km/h. Non viaggio mai oltre. Inoltre il veicolo non arriva a quella velocità ”.
Per le ragioni evidenziate è evidente l’inesistenza della rilevazione, quindi, la sua nullità e l’ovvio annullamento del provvedimento impugnato.
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