Chiarimento in tema di conversione in Legge del decreto 21 settembre 2021, n. 127
Stando al PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA CAMERA, prima del mese di Novembre non è in programma nulla che riguarda la conversione in legge del DL 127.
Quindi entro il 15 Ottobre il DL n 127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19, non avrà alcun potere di legge.
I motivi sono i seguenti:
Finché resta DECRETO - non ci saranno le NORME ATTUATIVE
Finché non ci saranno le NORME ATTUATIVE - non ci saranno #SANZIONI
Finché non ci saranno SANZIONI - non esiste certificazione verde #COVID-19 conosciuto come #GREEN-PASS
Altro dato importante da considerare è il seguente:
Disegno di legge S. 2394 - Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (ove trasmesso dal Senato - scadenza: 20 novembre 2021).
Quindi, qualora tale conversione superi la data del 20 Novembre 2021, decade in modo del tutto automatico anche il DL 127.
Come difendersi?
Stando all’art. 610 del Codice Penale chiunque incorre in atteggiamenti intimidatori risponderà a tale articolo.
Applicando l'art. 610 del Codice Penale
Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute
Minaccia
Che cosa significa "Minaccia"?
Atteggiamento intimidatorio riguardante la sfera morale della vittima di cui risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi e consistente nella prospettazione implicita o esplicita di un male ingiusto e futuro.
Dispositivo dell'art. 64 Codice Penale
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso [132].
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta [4].
Note
(1) La violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minacci stessa.
(2) L'azione o omissione limitate dalla condotta violenta o minacciosa devono a loro volta essere determinate ovvero devono riguardare "qualche cosa", diversamente si applicano i reati di minaccia, percosse o lesioni.
(3) Alcuni autori riconoscono la necessità di ulteriore presupposto per la condotta di coartazione ovvero che questa dovrebbe essere illegittima, quindi non giustificata da alcun diritto (si pensi alle scriminanti degli artt. 51-54). Un caso discusso è quello del diritto di sciopero, garantito se non lede le altrui libertà, come nel caso delle cosiddette azioni di picchettaggio che consistono in atti diretti a costringere altri lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa, considerate penalmente rilevanti secondo la disposizione in esame.
(4) Qualora la sanzione prevista sia l'ergastolo, l'eventuale presenza di circostanze aggravanti non comporta un aumento della pena, essendo già stata comminata nel suo massimo.
Le fonti: Programma dei lavori - www.camera.it
Gazzetta Ufficiale - DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21...
Ci viene in aiuto anche quanto suggerisce COMICOST NELLA PROPRIA CHAT PUBBLICA:
Breve riassunto per il 15 ottobre e giorni antecedenti o successivi a questa data
- non firmate moduli sottoposti a voi, dalla vostra azienda in qualsiasi forma
- non firmate circolari sottoposte dai sindacati all'interno della vostra azienda
- non rispondete MAI a comunicazioni via mail
- Cancellatevi dalle chat aziendali WhatsApp
- la sospensione ha valore solo se viene comunicata per iscritto in forma giuridicamente valida, ossia PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno (a/r)
- se vi impediscono l'ingresso a luogo di lavoro, uscite dal luogo di lavoro, fatevi un selfie o un video con il quotidiano del giorno in corso, davanti al petto, con data ben visibile
- sappiate che potete registrare in forma audio o audio/video ogni conversazione con il personale che vi intimi di lasciare il luogo di lavoro, chiedendo alla persona di identificarsi con nome, cognome e ruolo, sia all'interno dell'azienda, o alle dipendenze di una ditta per la sorveglianza, che presti servizio in appalto
- importante: eventuali registrazioni non devono MAI essere divulgate in rete
- archiviate tutto accuratamente, con data di riferimento
- ricordatevi di non firmare nulla
- ricordatevi di non dare MAI ad ALCUNO informazioni sul vostro stato di salute, né a voce, né per iscritto, né a colleghi, né a dirigenti, né a medici del lavoro
- alla domanda "sei vaccinato?", rispondete "non sono tenuto a dare informazioni sensibilissime sulle mie condizioni medico-sanitarie a nessuno"
- non usate violenza
- non forzate gli ingressi o i varchi del vostro luogo di lavoro. Non serve!
- non c'è da discutere:devono scrivere LORO! Voi non dovete neanche appoggiare la penna sulla carta!!
Nel sito del Lavoro troviamo il Decreto di Legge 127 - https://www.lavoro.gov.it
Convertito in Legge il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto Green Pass)
5 ottobre 2021
È stata pubblicata la Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".
In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili.
In particolare, la legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:
- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);
- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).
Per tutti i dettagli, consulta la Legge.