Per non dimenticare il Sequestro della minore Denise Pipitone

Estratto da: EFFETTI DELLA L. 241/06 SUL REATO DI CUI ALL’ART. 605 C.P. ED EVENTUALI CONSEGUENZE PER L’APPLICAZIONE DELL’AMNISTIA SUL PREDETTO REATO

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Marsala troviamo Denise Pipitone su Ladysilvia; Il caso: Sequestro della minore Denise Pipitone - Mazara del Vallo 1 settembre 2004.

In data 1 settembre 2004, in Mazara del Vallo, la minore Denise Pipitone è stata sequestrata per cause tutt’ora in corso di accertamento.

Il reato che è stato rubricato, inizialmente a carico di ignoti, ad opera della Procura della Repubblica di Marsala, competente per territorio, è l’art. 605 c.p. .
Durante le indagini, nel settembre del 2004, è stato intercettato, all’interno dei locali del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, un colloquio fra persone informate sui fatti, la Sig.ra Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi, in cui emergevano elementi indiziari su un presunto coinvolgimento di quest’ultima nel sequestro della minore Denise Pipitone.

Jessica Pulizzi è la figlia nata dal rapporto di coniugio fra il sig. Pietro Pulizzi e la Sig.ra Anna Corona, matrimonio conclusosi, ancor prima che il sig. Pietro Pulizzi instaurasse un legame sentimentale con la Sig.ra Pietra Maggio, dal cui rapporto è nata Denise.

Poichè Jessica Pulizzi all’epoca dei fatti era minorenne (nel settembre 2004 aveva 17 anni), è stata iscritta nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Tale circostanza ha conseguenzialmente determinato che le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Marsala si sono svolte contro ignoti, mentre quelli avanti la Procura per i Minori di Palermo si sono svolte contro Jessica Pulizzi ed a tutt’oggi sono in corso .

Il reato p. e p. dall’art. 605 sequestro di persona ed implicazioni con la L . 241/06

Nei reati di durata la descrizione astratta della condotta non presenta elementi il cui verificarsi rende impossibile il prolungarsi nel tempo della condotta tipica.

Queste fattispecie sono i reati permanenti (es. sequestro di persona) ed i reati necessariamente ed eventualmente abituali (consistenti nella reiterazione di atti conformi al modello legale che costituiscono un reato unico): in tal caso data la possibilità che vi sia uno sfasamento temporale tra il momento iniziale e quello finale di realizzazione della condotta criminosa, si ritiene rilevante il momento in cui la condotta ha termine e la legge applicabile è la legge (anche più sfavorevole) in vigenza della quale la condotta cessa o si protrae.

Siffatta impostazione confonde, tuttavia, fra consumazione e realizzazione del reato permanente: la prima " la consumazione - avviene quando la permanenza cessa, la seconda " la realizzazione - sussiste quando la permanenza ha inizio; con l’inizio della permanenza il reato deve ritenersi commesso ed è a questo istante che occorre riferirsi per stabilire quale sia la legge applicabile (Vinciguerra, Diritto penale, 323; Siniscalco, "Tempus commissi delicti", reato permanente e successione di leggi penali, in RIDPP, 1960, 1107; Musco, Coscienza dell’illecito, colpevolezza ed irretroattività , in RIDPP, 1982, 794; Fiandaca, Musco, 92 e ss.; Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, artt. 1-84, Milano, 1995, 53; Marinucci, Dolcini, Manuale, 68).

DeniseA tal proposito, e per le implicazioni che ciò può avere nell’ambito della successione delle leggi nel tempo ex art. 2 c.p., va rilevato, innanzitutto, che il reato di sequestro di persona di cui all’art. 605 c.p., non è stato previsto fra i reati esclusi dalla L. 241/06, determinando, in tal guisa, nel caso concreto, delle conseguenze sugli effetti di una eventuale condanna dell’unica indagata che, per questo motivo, non espierà l’eventuale pena essendo stata estinta.
Infatti, essendo Jessica Pulizzi all’epoca dei fatti una minorenne, alla pena in concreto applicabile deve essere computata anche la diminuente per la minore età .
Ordunque, pur considerando che il Legislatore non può e non deve tenere in considerazione le questioni afferenti i singoli casi, ma deve fare delle scelte di politica giudiziaria che perseguano finalità di più alto profilo legislativo, non può non rilevarsi il particolare trattamento che, nella L. 241/06, si è dimostrato nei confronti dei reati contro i minorenni, prevedendo delle precise esclusioni dall’estinzione della pena, di tutti quei reati che vedono gravemente lesa la libertà personale dei minori ( Es. : Prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne etc. )
L’assenza di un reato specifico che preveda il “sequestro di minorenne” ha certamente contribuito alla svista nella scelta delle esclusioni, non considerando che il reato previsto e punito per la condotta posta in essere contro la minore Angela Celentano, Denise Pipitone e tanti altri minori che vengono sottratti al loro habitat naturale, è appunto il reato di cui all’art. 605 c.p. il sequestro di persona.
Ordunque, il 9 novembre 2006 il Consiglio Superiore della Magistratura, riunitosi in seduta plenaria, ha adottato una risoluzione diretta a sollecitare un intervento delle forze politiche, affinchè venga emesso un provvedimento di amnistia, poichè, si legge : “ è ragionevole prevedere che circa l’80% dei procedimenti attualmente pendenti per reati commessi fino al 2 maggio 2006 si concluderà , in caso di condanna, con l’applicazione di una pena interamente condonata “.
Ergo, i procedimenti in corso rischierebbero un eccessivo sforzo investigativo ed economico che non condurrebbe, nella maggior parte dei casi, all’espiazione della pena da parte del condannato.
Orbene, in considerazione di ciò, e a seguito della sollecitazione proveniente dalla risoluzione adottata dall’assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura il 9 novembre u.s., in cui è altresì rilevabile che: “ i diciassette indulti concessi nel periodo repubblicano prima di quello in esame sono stati tutti accompagnati a corrispondenti amnistie “ appare necessario far rilevare che un'eventuale mancata esclusione del reato di sequestro di persona, di cui all’art. 605 c.p., dall’ emanando provvedimento di amnistia, determinerebbe la definitiva tumulazione della complessa e dispendiosa indagine condotta dalle procure competenti ad indagare del sequestro della minore Denise Pipitone.

Tale reato, infatti, è stato commesso nel settembre del 2004: esso, seppur di tipo permanente, tuttavia è ad consumazione anticipata, come sopra meglio specificato; per tale motivo, l’applicazione sia dell’indulto che dell’ ”eventuale” amnistia causerebbero nefaste conseguenze sull’accertamento della verità in uno dei casi giudiziari più gravi della storia della criminalità italiana.

L’esclusione dall’amnistia, del reato di sequestro di persona ex art. 605, consentirebbe, malgrado l’indulto, la possibilità della celebrazione di un processo diretto a verificare il coinvolgimento o meno dell’indagata o di eventuali altri indagati nel fatto in commento.

Pietra Maggio
Avv. Giacomo Frazzitta

La Redazione Ladysilvia

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