RC Auto: SU LADYSILVIA: Ricorda che dal 1° febbraio 2007, se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà , al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
Fai molta attenzione ai seguenti casi in cui si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, perché solo in questi dovrai fare richiesta di risarcimento al tuo assicuratore. Negli altri casi dovrai infatti rivolgere la richiesta all’assicuratore del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia. Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime. Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).
La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).
Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.
Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Ricorda inoltre che se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.
Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile.
In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap.
Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio Centrale Italiano. Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all’importo del massimale minimo di legge (" 774.685,35) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
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