Tasse ridotte sui mutui INPGI

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Grazie all’approvazione della legge 19 ottobre 2004, n.257 (che ha convertito il decreto legge n.220 del 3 agosto 2004), dal 20 ottobre 2004 per i contratti stipulati dopo tale data è maturata una situazione di indubbio vantaggio.

Per tutti i mutui finalizzati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa si applicherà un’imposta pari allo 0,25% del capitale erogato (tale imposta sostituisce i tributi di registro, ipotecari e catastali,di bollo e le concessioni governative).

Per i mutui invece concessi per la seconda casa, dovrà essere corrisposta dal mutuatario l’imposta del 2% sul capitale erogato, garantendo anche in questo caso una situazione, anche se più contenuta, di vantaggio.

Per ogni maggiore informazione o chiarimento potrete rivolgervi direttamente all’INPGI.

di Dundar Kesapli
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