Nuove Misure di finanza pubblica e condono edilizio

Il Governo nel Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2004 ha approvato il provvedimento per rendere immediatamente operativo il pacchetto di misure correttive di finanza pubblica concordate con la Unione Europea nella riunione dell’Ecofin del 5 luglio scorso. Il decreto legge n.168 del 12 luglio 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario- del 12 luglio 2004.

Il decreto-legge riduce le spese dei Ministeri per complessivi 2,85 miliardi di euro. In particolare:

dal lato delle uscite, incide:
- sulle spese per missioni, consulenze e di rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche per 100 milioni di euro;
- sui trasferimenti alle imprese, pubbliche e private per 1,35 miliardi di euro;

dal lato delle entrate, incide:
- sul settore delle assicurazioni, delle banche e degli enti non commerciali, per complessivi 1,3 miliardi di euro.

Il totale delle misure corrisponde, in termini di minore indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all’importo di 5,5 miliardi di euro. A tali interventi sono da aggiungere ulteriori risparmi per 2 miliardi di euro generati attraverso misure amministrative, ovvero azioni discrezionali possibili a legislazione vigente.

Con lo stesso decreto, così come previsto dalla Legge Finanziaria, vengono anche introdotte norme per agevolare la costituzione di fondi di investimento per immobili di uso governativo.

Infine, per quanto riguarda il condono edilizio, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, il provvedimento rinvia al 10 dicembre 2004 la data ultima per presentare la domanda di sanatoria.

Disposizioni sul condono edilizio
(Decreto legge n.168 del 12 luglio 2004, Articolo 5)

In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande è spostato dal 31 luglio 2004 al 10 dicembre 2004.

Analogamente, sono spostate le altre scadenze:
1. per la denunzia al catasto: dal 30 settembre 2004 al 30 aprile 2005;
2. la conferma per la cessione del suolo, in caso di aree demaniali, da parte dell’Agenzia delle Entrate: dal 31 dicembre 2004 al 31 maggio 2005;
3. per la presentazione della documentazione dal 30 settembre 2004 al 30 giugno 2005;

4. per il pagamento della seconda rata dal 30 settembre 2004 al 20 dicembre 2004;
5. per il pagamento della terza rata dal 30 novembre 2004 al 30 dicembre 2004;
6. l’integrazione della documentazione presentata deve essere completata al 30 giugno 2005.

DECRETO-LEGGE: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.