Moneta legale, moneta scritturale, moneta elettronica e moneta convenzionale

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Invero, non sembra che sul piano della oggettivazione giuridica si possa prospettare alcuna distinzione tra le diverse forme che può assumere la disponibilità monetaria avente corso legale. Segnatamente, le differenti costruzioni in tema di moneta si sono occupate principalmente della precisazione dei caratteri strutturali della disponibilità monetaria e della individuazione del momento estintivo del debito di valuta, atteso che i nodi posti dalla disciplina in materia di obbligazione pecuniaria riguardano anzitutto la scelta del criterio di imputazione della stessa disponibilità al patrimonio e delle condizioni di legittimazione all’esercizio del potere economico d’acquisto da essa rappresentato 19.

D’altronde, quando l’utilizzo del contante è diventato sempre meno diffuso ed è stato per gran parte soppiantato dalla moneta scritturale, il principale interrogativo al quale si è tentato di dare risposta ha riguardato proprio l’ambito applicativo dell’art. 1277 c.c. e, dunque, la sua estensibilità ai nuovi strumenti di pagamento, diversi dalla consegna di moneta cartacea 20. Ciò, laddove suddetta estensione presuppone necessariamente l’idoneità dei nuovi strumenti a determinare l’imputazione del valore monetario al patrimonio del creditore.

È noto l’orientamento giurisprudenziale al riguardo. Posta un’interpretazione funzionalmente orientata dell’art. 1277 c.c., i giudici di legittimità riferiscono la menzionata disposizione all’oggetto del pagamento e non allo strumento per mezzo del quale detto oggetto entra nel patrimonio del creditore, sì da ampliare il relativo ambito applicativo sino a ricondurvi non soltanto gli assegni circolari 21, ma anche gli assegni bancari 22.

Gli è, tuttavia, che tale interpretazione obnubila il momento estintivo dell’obbligazione pecuniaria; momento il quale necessariamente coincide con la definitiva imputazione del valore monetario al patrimonio del creditore, comportando l’effetto liberatorio. Momento, al quale, peraltro, è strettamente collegato l’obbligo dello stesso creditore di accettare il pagamento in moneta legale, stante la valenza solutoria normativamente riconosciuta alla stessa.

Da questo angolo visuale, emerge la rilevanza della essenza convenzionale della moneta, nel senso che è nella convenzione istituzionale che risiedono i tratti caratterizzanti sia la funzione monetaria, intesa quale funzione definitivamente solutoria, sia la disciplina dello spostamento di questo valore, entrambe attinenti al profilo della imputazione e della legittimazione a disporre del potere economico d’acquisto di cui è espressione 23.

Di tal che, può ragionevolmente affermarsi che si è dinanzi a una disponibilità monetaria quando il valore monetario, rappresentativo del potere economico d’acquisto istituzionalmente riconosciuto, è definitivamente imputato al patrimonio del creditore.

Se così è, moneta cartacea, moneta scritturale e moneta elettronica non divergono. Tutte parimenti espressive di un potere economico d’acquisto istituzionalmente riconosciuto, determinano l’estinzione del debito pecuniario soltanto quando sono definitivamente imputate al patrimonio del creditorio. A divergere è esclusivamente il relativo criterio di imputazione, consistente, rispettivamente, nel possesso della banconota, nelle scritturazioni in conto corrente o nelle registrazioni di byte sulla carta magnetica, le volte in cui dette registrazioni non si risolvano in un mero succedaneo delle scritturazioni bancarie 24.
Cade per questa via la necessità di attribuire alla disponibilità monetaria forme giuridiche diverse e, dunque, di declinare la relativa titolarità in termini ora di titolarità di un diritto di proprietà, ora di titolarità di un diritto di credito. Il tratto caratterizzante la situazione giuridica del titolare di moneta, sul piano esattamente della oggettivazione giuridica, è infatti lo stesso: l’utilità che conferiscono le diverse tipologie di disponibilità consiste sempre nella legittimazione a disporre di una loro porzione in funzione solutoria e le tutele apprestate in vista del suo conseguimento difficilmente possono assumere natura reale, in quanto a connotare fortemente le relative vicende circolatorie è la costante coincidenza tra criterio di imputazione e condizione di legittimazione a disporre 25.

Tratto da: Rivista di Diritto Bancario -
FASCICOLO II - ANNO 2019 | SEZIONE PRIMA
Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti Maddalena Semeraro
https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/f...

FASCICOLO II - ANNO 2019
https://rivista.dirittobancario.it/volume/83
SEZIONE PRIMA
https://rivista.dirittobancario.it/volume/84

19 Sul piano della individuazione della natura giuridica della moneta e, quindi, della relativa qualificazione è decisiva la circostanza che la sua titolarità conferisce una certa quantità di potere economico d’acquisto. Già F.C. VON SAVIGNY (Le obbligazioni, I, trad. it., a cura di G. Pacchioni, Torino, 1912, p. 378), nel superare le costruzioni che riconducevano l’obbligazione pecuniaria all’obbligazione di dare cose generiche, affermava che il danaro assicura a chi lo ha «una generale potenza di disposizione applicabile ad ogni oggetto che si trovi liberamente in commercio». Va, tuttavia, specificato che il potere economico d’acquisto quale tratto funzionale scelto come prevalente ai fini della qualificazione della moneta non si sovrappone alla facoltà di disposizione. L’uno viene qui utilizzato alla stregua di una formula sintetica, per indicare il profilo funzionale della moneta; l’altra costituisce parte del contenuto della situazione giuridica e presuppone, quanto al suo esercizio, già avvenuta, a monte, l’individuazione (e la qualificazione) del relativo oggetto.
20 Il tema è stato ripetutamente affrontato in dottrina: di recente, V. DE STASIO, Ordine di pagamento non autorizzato e restituzione della moneta, Milano, 2016, p. 79 ss.; A GORASSINI e R. SICLARI, Di alcune specie di obbligazioni, in P. PERLINGIERI (diretto da) Tattato CNN, Napoli, 2013, p. 49 ss.; A. DALLA MASSARA, Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, Torino, 2011, p. 139 ss.
21 Cass., Sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26617, in Banca borsa tit. cred., II, 2008, p. 553 ss.; seguita da Cass., 24 settembre 2013, n. 21844, ivi. La pronuncia delle Sezioni Unite è stata accolta con favore dalla dottrina: tra gli altri, v. G. LEMME, La rivoluzione copernicana della Cassazione: la moneta legale, dunque, non coincide con la moneta fisica, in Banca borsa tit. cred., 2008, II, p. 553 ss.; A. VENTURELLI, Esibizione di assegno ed esatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, in Riv. trim proc. civ., 2008, p. 1407 ss.; M. PENNASILICO, L’estinzione della obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare: a proposito di interpretazione “evolutiva” della legge, in Rass. dir. civ., 2010, p. 777 ss.
22 Cass., 4 giugno 2010, n. 13658, in dejure, poi seguita da Cass., 17 dicembre 2014, n. 26543, ivi. In dottrina, A. VENTURELLI, Offerta e ingiustificato rifiuto di assegno bancario, in Riv. trim proc. civ., 2011, p. 1209 ss.
23 Per un approfondimento di tale profilo M. SEMERARO, Pagamento e forme di circolazione della moneta, cit., p. 79 ss., ove si osserva che il segnale delle peculiarità del regime di circolazione della moneta, pure quando si tratti di moneta cartacea e sempre che essa sia assunta a referente oggettivo della pattuizione privata in quanto mezzo di pagamento, è rappresentato dalla costante coincidenza tra titolarità e legittimazione, che si manifesta nella irrilevanza della preesistenza di una valida manifestazione di volontà ai fini della definitiva imputazione del valore al patrimonio. In questo senso, sono chiarissime le parole di P. FERRO LUZZI, Il tempo nel diritto degli affari, in Banca borsa tit. cred., 2000, p. 404 ss.: «perché il potere che è caratteristico della moneta, il potere di acquisto, sia attuale, possa esercitarsi è necessario un rapporto fisico, diretto, materiale, istantaneo nel momento dell’esercizio. Il fatto che legittima, ma l’espressione legittima mi convince poco, che attualizza, rende concreto, effettivo, il potere di acquisto è un fatto fisico, materiale che deve esistere nel momento dell’esercizio e che prescinde dal titolo per il quale io ho, in mano, la moneta. Se io devo pagare un caffè posso avere moneta perché è mia, perché l’ho rubata, perché me l’hanno consegnata in custodia, ma il titolo della mia materiale detenzione secondo me non ha nessuna rilevanza; ogni potere si radica in un fatto costitutivo del potere, e il potere di acquisto si radica nella materialità della fisica detenzione della cosa». Contra, v. le recenti osservazioni di U. MALVAGNA, Osservatorio rivendica di «moneta scritturale»?, in Banca borsa tit. cred., 2018, p. 816 ss.
24 Con specifico riferimento alla moneta scritturale e, in particolare, alla funzione delle annotazioni in conto corrente in termini di pagamento, P. FERRO-LUZZI, Lezioni di diritto bancario, cit., p. 217 ss., il quale individua l’essenza del contratto di conto corrente bancario nella regolamentazione del potere di disposizione rappresentato dal saldo; l’efficacia tipica del contratto «consiste nel regolare con annotazione, e conseguente variazione del saldo disponibile, i reciproci rapporti di dare e avere». ID., Una nuova fattispecie giurisprudenziale: “L’anatocismo bancario”; postulati e conseguenze, in Giur. comm., 2001, p. 5 ss.
25 V. retro, nota 23.
26 In argomento, C. PERNICE, Digital currency e obbligazioni pecuniarie, cit., spec. 256 e, più di recente, A. CALONI, Bit Coin: profili civilistici e tutela dell’investitore, cit., p. 171 ss.